UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista la legge 13 giugno 1935 n. 1184;
  Visto  il  R.  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito in
legge con la legge 28 marzo 1935, n. 857;
  Visto  il decreto del Ministro per le finanze e dei Ministro per le
comunicazioni  30 dicembre  1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26, del 31 gennaio 1935;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21 dicembre 1944,
n. 458;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  26 ottobre  1944,
n. 457;
  Visto  il  R.  decreto-legge  1° aprile 1935, n. 327, convertito in
legge con la legge 6 giugno 1935, n. 1142;
  Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163;
  12 dicembre 1944, n. 407, e 5 luglio 1945, n. 416;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per le
finanze,  per  il  tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e
telecomunicazioni;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'art. 1  della  legge  13 giugno 1935, n. 1184, e' modificato come
appresso:

  L'un  per  cento  della  quota  spettante all'Ente "Radio Audizioni
Italia"   (R.A.I.)  sul  provento  dei  canoni  di  abbonamento  alle
radioaudizioni   circolari,   pagati   dai  privati  utenti,  di  cui
all'art. 14 del decreto 30 dicembre 1934, del Ministro per le finanze
e  del  Ministro  per  le  comunicazioni,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  del  31 gennaio  1935,  n. 26,  sara'  devoluto alla Reale
accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.
  L'Amministrazione  delle  finanze corrispondera' le somme spettanti
alla  Reale  accademia  di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali
posticipati  in  base  alle risultanze provvisorie delle riscossioni,
salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.